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Uil Scuola Prato: “Garantire sostegno agli studenti con disabilità semiconvittori e convittori anche nelle attività pomeridiane”

L'inclusione non può essere a "tempo parziale": è un diritto pieno che deve accompagnare lo studente in tutti i momenti della vita scolastica.

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PRATO –  La UIL Scuola di Prato intende richiamare l’attenzione del legislatore e delle istituzioni su una questione di primaria importanza per la piena inclusione degli studenti con disabilità: la continuità del sostegno nelle attività pomeridiane per gli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti e degli Educandati statali.

Come noto, la L. 104/1992 e i successivi decreti attuativi (D.Lgs. 66/2017 e D.Lgs. 96/2019) garantiscono il diritto all’inclusione scolastica attraverso la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definito dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO).

Tuttavia, la disciplina vigente tutela principalmente la dimensione curriculare del diritto allo studio, senza prevedere espressamente la necessità di un docente di sostegno per il prolungamento pomeridiano tipico dei Convitti statali.

È evidente che le difficoltà e i bisogni educativi speciali degli studenti non si esauriscono con la fine delle lezioni mattutine, ma permangono – e talvolta si accentuano – nelle ore pomeridiane, durante le quali si svolgono attività educative, laboratori e momenti di socializzazione.

Negare un adeguato sostegno in tali contesti significa ridurre l’effettività del diritto allo studio e discriminare di fatto gli studenti con disabilità, in violazione dell’art. 3 della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009).

Per queste ragioni, la UIL Scuola Prato: sollecita l’emanazione di una normativa ad hoc che preveda espressamente la garanzia della figura del docente di sostegno anche per le attività pomeridiane dei convittori e semiconvittori con disabilità; invita le istituzioni educative a promuovere forme organizzative che, nelle more di un intervento legislativo, assicurino continuità educativa e inclusione effettiva in ogni momento della giornata scolastica; richiama il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e la giurisprudenza che riconosce il carattere “essenziale” delle prestazioni volte a garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità (Cons. Stato n. 4473/2023).
L’inclusione non può essere a “tempo parziale”: è un diritto pieno che deve accompagnare lo studente in tutti i momenti della vita scolastica.

© Riproduzione riservata

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