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Luigia Fortunato, perché il marito Sami Khemais non è accusato di femminicidio? La differenza con l’omicidio aggravato

Il brutale omicidio di Luigia Fortunato, avvenuto a Loreto (Ancona) per mano del marito Sami Khemais, riaccende il dibattito sulla definizione di femminicidio.

La donna, 33enne originaria di Cerignola (Foggia), la sera di giovedì scorso, 9 luglio, sarebbe stata uccisa dal 39enne tunisino, padre di suo figlio, con circa cinquanta coltellate. La relazione tra i due era giunta al capolinea e i due vivevano da tempo da separati in casa. L’uomo, reo confesso, si trova nel carcere di Montacuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

Ma perché Sami Khemais, al momento, non è accusato di femminicidio?

Femminicidio, quando si verifica il nuovo reato?

Secondo quanto emerso, Luigia e Sami, sposati da tempo e genitori di un bambino di sette anni, avrebbero avuto una discussione al culmine della quale l’uomo avrebbe colpita la moglie con un coltello da cucina, che è stato sequestrato. Da qui bisogna partire per inquadrare la vicenda sotto il profilo normativo, mentre il femminicidio è tornato ad accendere il dibattito politico.

Un mese fa, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha definito il nuovo reato di femminicidio “una assurdità”, attirandosi le critiche di molti colleghi, a partire dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge e presidente della Commissione Giustizia del Senato.

La replica dell’avvocata è utile per inquadrare correttamente la nuova fattispecie anche in riferimento al caso di Luigia Fortunato: “Il punto non è che la morte di una donna ‘pesa’ più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore”, ha ricordato Bongiorno. Pochi giorni dopo, intervistata dal vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga nell’ambito dell’evento “La demografia cambia la società” del 18 giugno, la senatrice per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha ribadito: “Si chiama femminicidio perché il movente riguarda la donna, cioè si uccide una donna in quanto donna”, non perché “uccidere una donna sia più grave di uccidere un uomo”.

Come mostra il caso di Loreto, non si tratta di una disputa terminologica, ma del modo in cui si interpreta la violenza maschile contro le donne.

Che cos’è tecnicamente il femminicidio?

Il reato di femminicidio è stato inserito nell’ordinamento italiano tramite la legge 2 dicembre 2025, n.181 che ha introdotto l’art. 577-bis nel Codice penale.

Qui si prevede che è punito con l’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è commesso come:

  • Atto di odio, discriminazione o prevaricazione.
  • Atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna.
  • Conseguenza del rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
  • Atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La norma introduce inoltre un regime rigoroso per le circostanze attenuanti: anche se prevalenti, la pena non può scendere sotto i 24 anni (se singola) o i 15 anni (se multiple).

La differenza tra femminicidio e omicidio

L’uomo avrebbe sostenuto davanti al pm di essere stato minacciato con un coltello dalla donna, prima del brutale omicidio. Questo è il motivo principale per cui Sami Khemais, al momento, non è accusato di femminicidio dal sostituto procuratore Rosario Lionello, della Procura di Ancona.

“Ci troviamo in una fase iniziale del procedimento e le indagini in corso servono anche e proprio per raccogliere elementi che potrebbero portare a una modifica dell’imputazione in femminicidio”, ha spiegato all’Adnkronos Gian Luigi Gatta, professore ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano e presidente dell’Associazione italiana dei professori di Diritto penale.

Per Gatta, si è creato un equivoco nell’opinione pubblica e nella stampa: “L’introduzione del reato di femminicidio non ha trasformato l’omicidio comune in maschicidio. In altre parole, non ogni uccisione di una donna integra il reato di femminicidio: in alcuni casi sarà configurabile un omicidio comune, in altri casi un femminicidio. Quest’ultimo e più grave reato ricorre, secondo la legge, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione, di prevaricazione, o come atto di controllo o possesso o dominio della vittima in quanto donna, o in relazione del rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo ovvero, infine, come atto di limitazione delle sue libertà individuali”, spiega ancora l’avvocato. Nel caso di Luigia Fortunato particolarmente importante risulta il punto dell’eventuale “rifiuto della donna”, visto che la coppia stava affrontando un complicato processo di separazione.

Dal punto di vista sanzionatorio, la differenza principale è che, salvo il caso di circostanze attenuanti, il femminicidio è punito con l’ergastolo, mentre l’omicidio viene punito con la massima pena solo se risulta aggravato.

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content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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